Art.1 – Denominazione

È costituito, ai sensi dell’art. 39 del codice civile, un Comitato per l’organizzazione, la promozione e il coordinamento di attività di soccorso nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici vittimizzate dalla politica pandemica neoliberale, In particolare dall’ imposizione di green pass e trattamenti sanitari obbligatori. Tale attività consiste principalmente nella raccolta di fondi e nella loro devoluzione trasparente e secondo criteri di bisogno e di urgenza alle vittime di tali politiche.

Il Comitato assume la denominazione; “LA GENTE COME NOI”.

Art.2 – Sede

La sede legale del Comitato è in Trieste; La eventuale sede operativa sarà fissata dai promotori tramite apposita assemblea e ne sarà data adeguata importanza.

Art.3 – Durata

Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2032 a decorrere dalla data di costituzione e può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Esso potrà sciogliersi, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

Art.4 – Scopo

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di curare attivamente l’organizzazione, la promozione e il coordinamento di:

Raccolte fondi e di libere spontanee donazioni materiali etc. e della loro ridistribuzione con i seguenti fini:

  1. Tutela legale in ogni sede, civile, penale ed amministrativa della categoria professionale dei portuali di Trieste e dell’Italia tutta.
  2. Sostegno economico alle famiglie dei portuali di Trieste e dell’Italia tutta, che a causa dei provvedimenti discriminatori emanati durante l’emergenza pandemica siano stati o siano attualmente in difficoltà per il loro sostentamento.
  3. Sostegno economico alle famiglie di tutte le categorie professionali che a causa dei provvedimenti discriminatori emanati durante l’emergenza pandemica siano stati o siano attualmente in difficoltà per sostentamento.

Il Comitato potrà compiere direttamente o indirettamente tutte le attività necessarie e utili a raggiungimento dello scopo, utilizzando i fondi all’uopo raccolti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la facoltà di:

  • Organizzare manifestazioni, procurandosi gli idonei spazi e le attrezzature necessarie per il suo svolgimento, ponendo in essere, direttamente o indirettamente, ogni possibile iniziativa, stando alle norme vigenti;
  • Curare la gestione delle manifestazioni nel loro svolgimento;
  • Collaborare in ogni sede con gli organismi competenti e comunque operare al fine dell’organizzazione delle manifestazioni;
  • Svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di presentazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, anche coordinando, organizzando e disciplinando l’attività dei finanziatori è quella dei soggetti operativi;
  • Avvalersi della collaborazione di terzi per attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, eventualmente riconoscendo rimborsi spese anche forfettari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività, nonché nominare procuratori.

Art.5 – Componenti

Soci Fondatori/Promotori: Sono coloro che hanno costituito il Comitato, e sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo Soci Onorari: sono personalità di particolare rilievo nelle aree e nelle discipline oggetto dell’attività del Comitato che contribuendo economicamente o mediante qualificata attività in favore del Comitato ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; Sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

Soci Ordinari: Sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte del Comitato successivamente la sua costituzione.

Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dal Comitato; tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali, anche se hanno facoltà di assistere. Gli associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro soci sostenitori e sono tenuti a versare una quota annua di iscrizione che può non coincidere con la quota annuale dei soci ordinari.

Possono partecipare al Comitato persone fisiche residenti nel territorio dell’ Unione Europea, comunque interessate al perseguimento dello scopo del Comitato, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Chi intende far parte del Comitato deve farne richiesta scritta al Presidente.

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell’aspirante componente di condividere le finalità del Comitato, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l’eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) dei Componenti, decide l’ammissione di nuovi Componenti e, in caso di mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota la motivazione all’interessato.

La decisione di rifiuto di ammissione di un richiedente è inappellabile. Tra i componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative.

Art.6 – Diritti e obblighi dei Promotori, dei Soci Onorari e Ordinari

Tutti i Promotori, onorari e ordinari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno del Comitato.

Lo status di socio del Comitato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui al successivo art. 7 del presente statuto.

Diritti dei soci promotori, onorari e ordinari sono in particolare:

  • Partecipare alle Assemblee del Comitato;
  • Consultare i verbali delle riunioni degli organi del Comitato ed eventualmente estrarne copia;
  • E leggere gli organi di direzione (ad es: il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia del Comitato ed essere eletti alle cariche;
  • Recedere dal Comitato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • Controllare l’attività del Comitato
  • Approvare il rendiconto annuale
  • Frequentare i locali del Comitato
  • Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comitato.

Per contro hanno l’obbligo di:

  • partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l’anno sociale;
  • Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
  • Impegnare per il raggiungimento dello scopo;
  • Versare la quota iniziale è quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio direttivo.

Art.7 – Componenti. Esclusione.

I componenti del Comitato sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell’atto costitutivo (“Promotori”).

L’adesione al Comitato e a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza sesso e fede religiosa.

La qualifica di componente del Comitato può cessare: per esclusione, per eccesso, per decesso, per scioglimento del Comitato.

L’esclusione è prevista per i seguenti casi:

  1. Inadempimento degli obblighi assunti a favore del Comitato;
  2. In osservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi del Comitato.

L’esclusione è deliberata dalla Assemblea su parere motivato del Consiglio direttivo il quale deve, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’assemblea, richiedere mediante comunicazione scritta da inviarsi al domicilio del membro promotore, eventuali giustificazioni.

La delibera di esclusione deve essere assunta con voto favorevole di almeno 2/3 dei voti, non computandosi nel numero di questi il componente da escludere, ed ha effetto decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione al Componente escluso.

Il componente recedente o escluso sarà comunque tenuto all’adempimento di tutte le obbligazioni contratte a favore del Comitato prima dell’esercizio del recesso o esclusione, indipendentemente dal tempo necessario, ed ha prestare, durante il preavviso, la propria migliore assistenza per la continuità dell’attività del Comitato.

Art.8 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dalle contribuzioni effettuate nel rispetto della normativa vigente di seguito indicate:

  1. Contributi ed elargizioni disposte dai costituenti, nonché dagli altri soggetti che possono essere interessati al perseguimento dello scopo;
  2. Ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceva;
  3. Beni mobili, materiali ed immateriali, che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo.

Art.9 – Organi

Organi del Comitato sono:

  • L’assemblea dei componenti;
  • Il Presidente;
  • Il Presidente onorario;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il tesoriere;

Art.10 – Assemblea – Composizione e Funzionamento

Il Comitato ha nell’assemblea dei componenti il suo organo sovrano.

L’assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, soci promotori, onorari e ordinari.

L’assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità dei componenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

L’assemblea è convocata presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente.

L’assemblea si riunisce una volta l’anno entro la fine di Aprile e comunque entro i termini fissati per l’approvazione del conto consuntivo ed il conto preventivo della gestione, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediamente comunicazione a mezzo posta elettronica o comunicazioni scritte nelle chat istituzionali.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto nonché per lo scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell’assemblea.

Delle riunioni dell’assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell’assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

È facoltà dei soci sostenitori partecipare alle assemblee come semplici uditori, la fine di comprendere e reperire le giuste informazioni sulle politiche attuate dal Comitato stesso.

Art.11 – Assemblea – Funzioni

Sono di competenza dell’assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

  • approvazione del rendiconto consuntivo;
  • Nomina del Presidente;
  • Nomina dei membri del Consiglio direttivo;
  • Nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti o del revisore unico;
  • Modificazione dello statuto;
  • Scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
  • Deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi che eventualmente fossero rimasti a disposizione del Comitato a seguito della manifestazione;
  • Deliberazione su ogni altra questione che il Consiglio direttivo intenda sottoporle;
  • Deliberazioni comunque afferenti altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge

Art.12 – Consiglio Direttivo – Composizione e Funzionamento

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri, nominati dall’assemblea, tra i componenti del Comitato.

Il Consiglio direttivo designerà al suo interno, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, il Presidente ed il vicePresidente.

I membri del Consiglio direttivo non riceveranno di regola alcun compenso indipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Consiglio direttivo e convocato e presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo. Il Consiglio direttivo si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso (lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo che dia atto del ricevimento) spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza o, in caso di comprovata urgenza, compre avviso di almeno due giorni.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato, secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Dalle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.13 – Consiglio Direttivo – Poteri

Il Consiglio direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

Spettano inoltre al Consiglio direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio direttivo esercita collegialmente le seguenti attribuzioni:

  1. Deliberazione dei rendiconti, predisposti dal consigliere tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  2. Designazione, nell’ambito dei propri componenti, di un vice Presidente con funzioni vicarie;
  3. Designazione, nell’ambito dei propri componenti, del consigliere tesoriere;
  4. Affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
  5. Conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività;
  6. Deliberazione in merito all’assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all’eventuale ammissione di nuovi componenti;
  7. Deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni di qualsiasi natura;
  8. Deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizione e simili e loro destinazioni;
  9. Deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio direttivo;
  10. Predisposizione delle proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’assemblea ;
  11. Nomina il Presidente onorario e ne può disporre la revoca.

Art.14 – Tesoriere

Il consigliere tesoriere provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile del Comitato, cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio direttivo, all’approvazione dell’assemblea.

Il consigliere tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso.

Il consigliere tesoriere ah facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere ; può acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, il tutto previa autorizzazione del Consiglio direttivo.

Nei limiti delle sue attribuzioni, il consigliere tesoriere ha la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il consigliere tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente od avvalendosi di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto. La designazione di procuratori generali o speciali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio direttivo.

Art.15 – Presidente

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale (sostanziale e processuale) del Comitato, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Aspettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni :

  1. Cura dei rapporti istituzionali;
  2. Convocazione e Presidenza dell’assemblea;
  3. Convocazione e Presidenza del Consiglio direttivo;

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

Art.16 – Presidente onorario

E’ facoltà del Consiglio direttivo nominare uno o più presidenti onorari del Comitato con funzioni di rappresentanza cerimoniale.

Il Presidente onorario deve essere scelto tra personalità che abbiano eccellenti referenze funzionali allo scopo del Comitato e svolge il suo incarico per il periodo scelto dal direttivo e a titolo completamente gratuito.

Art.17 – Comitati di indirizzo e territoriali

Le attività del Comitato possono articolarsi in diversi settori di intervento, individuati dal Comitato direttivo in coerenza alle finalità di cui all’oggetto sociale.

In ciascun settore il Consiglio direttivo nomina un Comitato di indirizzo, composto da soci del Comitato e diretto da un coordinatore eletto dai componenti il Comitato medesimo, su proposta del Consiglio direttivo.

Ciascun Comitato formula sia in fase di nomina che successivamente ad ogni inizio di esercizio sociale, un piano di massima delle attività da svolgere relativamente al settore di intervento, ne segue la realizzazione e alla fine dell’anno ne relazione per iscritto al Consiglio direttivo, presentando all’uopo un rendiconto e un bilancio sociale.

Qualora lo richiedano i componenti del Comitato di indirizzo, il Consiglio direttivo può nominare membri del Comitato anche personalità non aderenti a soci del Comitato stesso.

Il Comitato può organizzarsi a livello territoriale in comitati locali che perseguono sul territorio gli scopi e le finalità del Comitato.

Ciascun Comitato locale è eletto dall’assemblea degli iscritti al Comitato locale, elegge al suo interno un coordinatore su proposta del Consiglio direttivo e ne stabilisce le funzioni, sempre rispettando statuto e regolamenti interni del Comitato.

Art.18 – Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell’esercizio da sottoporre all’assemblea, secondo la norma vigente. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del rendiconto consuntivo, del maggior termine di sei mesi.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e patrimonio durante la vita del Comitato, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve o fondi destinati a tale scopo.

Art.19 – Scioglimento

Al termine della durata del Comitato, e comunque, in ogni altra ipotesi di scioglimento – anche anticipato – del Comitato, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando l’organo deputato alla liquidazione stessa.

In ogni caso, lo scioglimento del Comitato e deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 11 del presente statuto.

Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti ad altro Comitato/associazione che abbia analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità.

Art.20 – Trasparenza

Alle deliberazioni del Consiglio direttivo sulle modalità ed il limiti della raccolta fondi, nonché i rendiconti consuntivi approvati, verrà data opportuna pubblicità.

I rendiconti, le finalità del Comitato e ogni altra informazione che si riterrà utile, saranno resi pubblici sulla pagina web del Comitato.

Art.21 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e dalle norme del Codice Civile in materia di Comitati.